Numerose innovazioni previste per l’industria delle assicurazioni. La recente proposta della Legge di Bilancio per il 2024, presentata al Parlamento, include vari articoli che impattano direttamente su questo settore.
La modifica più rilevante impone a tutte le imprese l’acquisto di una polizza assicurativa entro la fine del 2024, che copra i danni provocati da eventi catastrofici quali terremoti, alluvioni, smottamenti, inondazioni e straripamenti. Per il momento, le abitazioni private non sono soggette a questo obbligo assicurativo.
Obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali per le imprese
L’articolo 24 della Legge di Bilancio del 2024 introduce un’importante novità per il tessuto imprenditoriale italiano. Secondo la nuova normativa, tutte le aziende con sede legale in Italia, nonché quelle estere con una stabile organizzazione nel nostro Paese e registrate nel Registro delle Imprese, dovranno obbligatoriamente sottoscrivere entro il 31 dicembre 2024 un’assicurazione che copra i danni provocati da disastri naturali (come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) che avvengano sul territorio nazionale.
Il dettaglio interessante è che la manovra prevede sanzioni significative per le aziende non assicurate: queste saranno precluse dal ricevere contributi, sovvenzioni o altre forme di sostegno finanziario pubblico, incluso il supporto in caso di calamità.
Per le compagnie di assicurazione, la legge stabilisce un obbligo di offerta di questa copertura, con sanzioni pecuniarie che variano dai 200 mila euro fino a 1 milione di euro per chi non rispetta il dettato. Le modalità di copertura possono essere dirette, in coassicurazione, o attraverso consorzi di più imprese, che devono essere registrati presso la Consap Spa e ricevere l’approvazione dell’Ivass.
Riguardo alle condizioni contrattuali, si discute l’eventualità di una franchigia massima del 15% del valore del danno e l’implementazione di premi assicurativi calibrati in base al livello di rischio.
Da sottolineare che l’obbligo assicurativo non si estende alle imprese che possiedono beni immobili irregolari, costruiti senza le dovute autorizzazioni o su cui si sono verificati abusi edilizi successivi alla loro edificazione.
Fondo di Garanzia per la Vita e Ritenuta d’Acconto sulle Provvigioni
Un ulteriore provvedimento atteso che incide sul settore assicurativo riguarda il potenziamento del fondo di garanzia per il ramo Vita.Per quanto concerne l’ambito dell’intermediazione assicurativa, gli agenti sono stati sollevati dall’obbligo di iscrizione all’Enasarco, requisito che figurava nelle bozze iniziali della normativa. Tuttavia, si prospetta la possibilità che in futuro gli intermediari possano essere soggetti al versamento di una ritenuta d’acconto sulle provvigioni, la quale si attesterà al 23%. Questa misura potrebbe rappresentare una significativa variazione nella gestione delle loro entrate.
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