Guida alla Personalizzazione del Risarcimento e alla Copertura Assicurativa

da | Gen 15, 2024 | Novitá | 0 commenti

Significativa Sentenza della Corte di Appello di Firenze Riguardante le Attività Equestri”

  1. “Infortunio in un Corso di Equitazione: Dettagli e Implicazioni”
  2. “Critiche alla Personalizzazione ‘Non Giustificata’ del Danno Biologico”
  3. “Analisi del Motivo d’Appello per la Copertura Assicurativa”
  4. “Verifica della Copertura Assicurativa a Beneficio del Centro Ippico”

Infortunio Durante un Corso di Equitazione: Analisi e Conseguenze


Il contenzioso nasce da un grave incidente verificatosi durante un corso di equitazione. Caia, una minorenne e allieva principiante, è disarcionata quando il suo cavallo improvvisamente parte al galoppo, facendola scivolare lungo il suo fianco e cadere, con il conseguente impatto di uno zoccolo del cavallo sulla sua testa. Questo incidente causa a Caia gravi lesioni facciali. In primo grado, il centro ippico è stato ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2050 c.c. e condannato a risarcire a Caia sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, con un aumento di quest’ultimo per la personalizzazione della percentuale massima consentita nel danno biologico permanente. È stata però respinta la richiesta del centro ippico di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione, per l’assenza di copertura assicurativa pertinente. In appello, il centro ippico contesta la personalizzazione del danno biologico e l’esclusione della copertura assicurativa, considerando tale esclusione come una negazione del rischio assicurato.

La responsabilità del centro ippico rimane tuttavia confermata in giudicato.

La Contestata Personalizzazione ‘Non Giustificata’ del Danno Biologico

La Corte d’Appello, nella sentenza n. 1731/2023, ha accolto l’impugnazione relativa alla personalizzazione ingiustificata del danno biologico. Questa decisione si basa sul principio che le conseguenze di una lesione possono essere divise in due categorie: quelle comuni a chiunque subisca un tipo simile di invalidità e quelle specifiche del caso concreto, che aggravano il danno rispetto a situazioni analoghe. Per le prime, è sufficiente dimostrare l’invalidità, mentre per le seconde è necessaria la prova concreta di un danno maggiore (la cosiddetta personalizzazione).

Secondo la Corte di Firenze, le cicatrici sul volto della giovane Caia, e il conseguente disagio, sono un’inevitabile conseguenza delle lesioni subite e avrebbero avuto lo stesso impatto su chiunque altro della stessa età e con le stesse lesioni. La Corte sostiene che nel caso di Caia non sia stato dimostrato un danno superiore alla media per soggetti con lesioni simili, né circostanze peculiari alla sua specifica attività o stile di vita. Questo ragionamento segue il precedente della Cassazione civile n. 5865/2021, che stabilisce un aumento del risarcimento solo in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, debitamente dimostrate dal danneggiato, che rendano il danno concretamente più grave rispetto a quello che le stesse lesioni avrebbero causato a una persona diversa della stessa età.

Analisi del Motivo d’Appello Riguardante la Copertura Assicurativa

In primo grado, la richiesta del centro ippico di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione è stata respinta in base all’articolo 52 delle condizioni di polizza, che esclude dalla definizione di “terzi” i cavalieri che montano i cavalli. Poiché l’incidente ha coinvolto Caia, una cavallerizza durante una lezione di equitazione, questa clausola è stata considerata determinante per negare l’applicazione della polizza al caso in questione. Per il centro ippico, che aveva presumibilmente stipulato la polizza proprio per coprire danni subiti dai cavalieri a causa dei cavalli (come cadute o calci), questa interpretazione ha rappresentato un grave problema.

In appello, il centro ippico ha contestato questa interpretazione, sostenendo che non fossero state prese in considerazione le regole generali di interpretazione contrattuale, né il contesto complessivo delle clausole presenti nel contratto di assicurazione. Secondo l’appellante, la decisione del giudice di primo grado non rifletteva adeguatamente l’intento e la portata della polizza assicurativa stipulata.

Confermata la Validità della Copertura Assicurativa a Favore del Centro Ippico

La Corte d’Appello di Firenze ha valutato positivamente i motivi di appello presentati dal centro ippico. Secondo l’articolo 1363 c.c., l’intenzione comune delle parti deve essere dedotta dall’analisi complessiva delle varie clausole contrattuali. In questo contesto, la Corte ha interpretato l’articolo 52 delle condizioni di polizza, che esclude i cavalieri dal novero dei “terzi”, come un’estensione delle fattispecie di rischio coperte dal contratto, considerando anche quanto stabilito dall’articolo 45 (che estende la copertura assicurativa a tutti i danni derivanti da incidenti legati ai rischi assicurati) e dall’articolo 44, che include tutte le attività sportive e associative, compresi i corsi di equitazione.

La Corte ha sostenuto che, in base a un’interpretazione ragionevole e in buona fede delle clausole, la garanzia assicurativa prevista dagli articoli 44-48 della polizza dovrebbe applicarsi. Tale garanzia copre danni subiti da soggetti tesserati durante le attività legate ai corsi di equitazione, incluso il rischio di danni causati dai cavalli, che sono centrali nell’attività equestre. La Corte ha concluso che, seguendo un’interpretazione in buona fede, non è possibile escludere dalla copertura assicurativa le cadute dai cavalli, quindi la caduta di Caia durante un corso di equitazione rientra nella copertura prevista dagli articoli 44-48. La Corte ha precisato che la limitazione dell’articolo 52 si applica solo ai danni causati dai cavalli durante manifestazioni sportive e gare, osservando che l’uso del termine “cavaliere” non si adatta bene a un allievo di un corso di equitazione di base.

Nei contesti specifici delle gare e delle manifestazioni ippiche, o degli allenamenti agonistici, l’esclusione del danno al cavaliere che monta il cavallo responsabile del danno appare logica, considerando le circostanze e le nozioni associate a queste attività, che implicano un elevato rischio e sono tipiche di soggetti con una certa esperienza.

[Segue la sezione del sito con ulteriori articoli di interesse e la segnalazione di un’immagine di riferimento].

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